Traduzioni semplici, certificate e giurate. Qual è la differenza?

Mar 9, 2021 | Articoli

Esistono svariati tipi di traduzione: giurata, certificata, semplice. Ma in cosa differiscono? Quando richiederne una piuttosto che un’altra?

Traduzione semplice

Una traduzione semplice è una traduzione a cui non c’è bisogno di apporre né timbri, né bolli. Si tratta semplicemente di una traduzione di un documento da una lingua ad un’altra e, pertanto, non ha valore legale. Generalmente, una traduzione semplice è utile per tradurre documenti quali CV, siti web, lettere personali etc.

Traduzione certificata

Una traduzione certificata è una traduzione semplice a cui viene apposto un certificato (generalmente redatto nella lingua di arrivo) rilasciato dall’agenzia, in cui si attesta che la traduzione è stata svolta da un traduttore madrelingua e, dunque, si assicura la qualità della traduzione stessa. Il certificato verrà, inoltre, timbrato e siglato dal traduttore o dal legale rappresentante dell’agenzia.

In linea generale, la traduzione certificata viene richiesta a chi deve inviare o usare i documenti in Paesi quali Regno Unito o Irlanda, ma spesso anche in altri Paesi dove il destinatario non riterrà necessario che la traduzione abbia valore legale. Ad esempio, in Italia la traduzione certificata è sufficiente al riconoscimento di una patente straniera.

Traduzione giurata

Una traduzione giurata è una traduzione resa ufficiale da un verbale di giuramento, compilato e siglato dal traduttore stesso. Il verbale viene poi spillato alla traduzione e al documento originale per essere successivamente timbrato dal Cancelliere dell’Ufficio asseverazioni del Tribunale (o, in casi particolari, in uno studio notarile o in Ambasciata). Oltre al verbale, in questa tipologia di traduzione sarà necessario apporre una marca da bollo di 16,00 euro ogni 100 righe di testo, ove non esiste l’articolo di legge per le esenzioni .

Il risultato finale sarà un plico contenente: documento originale, traduzione e verbale di giuramento con timbri; in questo modo l’atto avrà a tutti gli effetti valore legale e, nel caso in cui venisse privato di una delle parti citate, perderà di validità.